18 Gennaio 2010 Il padre di mio figlio esce di casa con il piccolo e nn vi fa ritorno
19 Gennaio 2010 Nonostante ripetuti tentativi via sms, via parenti ecc. e visto il persistere di tale atteggiamento, sporgo denuncia per sottrazione di minore.
20 Gennaio 2010 Rientra nella casa coniugale con il piccolo. Decidiamo di trovare un accordo per separarci consensualmente. L’accordo prevede la vendita della casa coniugale, intestata a lui formalmente ma comprata con i soldi di entrambi e la divisione al 50% del ricavato. La restituzione della eredità del mio primo marito bonificata sul suo conto corrente. Mantenimento diretto del piccolo con tempi paritetici presso l’abitazione di entrambi. Ovviamente prepara lui la separazione.
18 Febbraio 2010 Presenta a mia insaputa richiesta di separazione con addebito.
25 Febbraio 2010 Esce di casa con il piccolo per accompagnarlo in palestra e nn ritornerà mai più.
Febbraio/Aprile 2010 Cerco disperatamente di incontrare il piccolo. Lo cerco a scuola, allo studio del padre e di sua sorella, a casa della sorella dove ancora abita insieme al padre, al corso di basket. In questo mio cercare avviene un episodio di violenza fisica per cui sono costretta ad andare al Pronto Soccorso. Stanca di questi soprusi lo denuncio, verrà rinviato a giudizio. Come risposta presenta denuncia per “atti persecutori” di cui è stata chiesta l’archiviazione. La scorsa settimana è stata fissata l’udienza in camera di consiglio per la sua opposizione. Tra le invenzioni del “ romanzo criminale” che ha depositato con testimoni vari, tutte amiche della sorella, vi è un giorno e un ora in particolare, che indica come momento di “persecuzione” presso il suo studio. In questo giorno, a quell’ora ero presso i Carabinieri di zona, per presentare una ennesima integrazione alla sottrazione di minore, come si evince dalla denuncia. Per essermi “permessa” di denunciare la sottrazione e le lesioni, sono diventata anche bersaglio di diverse denunce “preconfezionate” da parte sua , della sorella e della sua “amica del cuore”, tutti avvocati. Intanto ad oggi, nessuna notizia dell’esito della denuncia per sottrazione.
Aprile 2010 Prima udienza preliminare. Nomina CTU.
Ottobre 2010 Deposito CTU. Decisamente sfavorevole al padre, quindi nomina come difensore l’allora presidente dell’ordine degli avvocati quasi all’evidente ricerca di una captatio benevolentia causa per cercare di far annullare la consulenza. Udienza presidenziale: richiesta di annullamento e ricusazione della CTU. Richiesta accettata per un vizio di forma e nn di sostanza (leggi reclamo), rinnovo della consulenza per quella parte, rifiuto della CTU. Viene rinnovata quindi l’’intera consulenza con un nuovo CTU. Continuo a nn vedere il piccolo.
Novembre 2010 Inizio operazioni CT. Qui ci saranno passaggi poco chiari (leggi reclamo) anche per un tentativo strumentale di mio marito, per una definizione consensuale decisamente inaccettabile. Ovviamente questa consulenza è favorevole al padre. Fatta a distanza di soli due mesi dall’altra a me favorevole (?)
Aprile 2011 Provvedimento provvisorio allucinante, basato esclusivamente sull’ultima consulenza. Affido esclusivo al padre, incontro settimanale presso l’Asl con persona indicata nominalmente nel provvedimento, con queste motivazioni “…occorre disporre particolari modalità di incontro..un continuo monitoraggio sul divenire del loro rapporto…al fine di verificare se nel futuro anche prossimo, queste modalità di affido esclusivo resteranno necessarie o se invece sarà maggiormente opportuno ricorrere ala regola dell’affido condiviso con eventuali conseguenze anche in ordine al luogo di vita del figlio minore”. Casa coniugale assegnata al padre di conseguenza ma (?) temporaneamente assegnata a me per un anno, proprio per consentire il recupero del rapporto tra madre-figlio ed eventualmente “ …o se invece sarà maggiormente opportuno ricorrere ala regola dell’affido condiviso con eventuali conseguenze anche in ordine al luogo di vita del figlio minore”.
Aprile 2011 Reclamo in Corte di Appello. Inizio incontri presso l’Asl con l’assistente sociale che relaziona mensilmente direttamente al giudice di merito (leggi relazioni).
Ottobre 2011 Nonostante le relazioni siano secretate mio marito riesce ad entrarne in possesso (lui e la sorella sono avvocati nel foro), scoprendo così che sono assai sfavorevoli alla sua “figura di padre”. Propone istanza al giudice per fermare l’assistente sociale (nominata dallo stesso Tribunale) e denuncia la stessa per esercizio abusivo della professione in quanto, secondo lui, scrive di alienazione del bambino nn avendone i titoli. Il giudice indice un’altra CTU (la terza), intanto l’atmosfera all’Asl diventa rovente (leggi relazioni). Il padre decide da solo e del tutto arbitrariamente come sempre, di nn accompagnare più il piccolo agli incontri.
Dicembre 2011 Sentenza Corte di Appello. Ribalta l’incomprensibile provvedimento presidenziale, dispone l’affido condiviso, predisponendo tre incontri settimanali all’Asl con il Neuropsichiatra Infantile nonché primario del Centro, per il recupero del rapporto madre-figlio, evidenziando l’alienazione del piccolo e stigmatizzando il comportamento del padre e della sua difesa “... con il gravissimo effetto che allo stato gli incontri tra madre e figlio risultano sospesi; ritenuto altresì, che a prescindere dalle ragioni e dalle imputabilità delle stesse, è un fatto pacifico che il minore *** si è allontanato con il padre dalla casa familiare sin dal 25 febbraio 2010, e che al di là dei "buoni propositi" del padre, il figlio da allora non ha più significativi rapporti con la madre, verso la quale professa astio, rancore e avversione, avendo sposato la tesi del padre col quale ha più volte espresso il desiderio di rimanere.
Ritenuto che in ogni vicenda processuale tra i genitori afferente i rapporti parentali, a prescindere dalla legittimità, fondatezza o infondatezza delle eccezioni sollevate, dell' estrema genericità delle ragioni, di merito e di legittima, prospettate dalle parti, si debba tener conto del carattere pretestuoso e meramente dilatatorio della condotta processuale, che violando i fondamentali interessi esistenziali dei figli minori (aventi diritto ad una normale e feconda relazione parentale, impedita, ritardata o limitata dalla condotta dei genitori) può concretare un abuso dello strumento processuale, che può essere ora del tutto sanzionato, nel comune interesse privato o pubblico, anche in virtù del comma 12 dell'art.45 legge 18 Giugno 2006 n.ro 69, che integra e rafforza la normativa di cui alla legge 8 Febbraio 2006 n.ro 54 a tutela soprattutto dei fondamentali diritti, personalissimi e inviolabili, dei minori comunque coinvolti nel processo, diritti che possono essere effettivamente ed in toto protetti solo da un intervento giudiziario tempestivo e celere ed, occorrendo, anche punitivo ( cfr. Tribunale Minorenni Milano 14 Marzo 2011). Continuo a n vedere il piccolo.
Marzo/Aprile 2012 Iniziano gli incontri in Neuropsichiatria Infantile. Forte opposizione del padre e della sua difesa alla sentenza della Corte di Appello, contestando anche all’Asl. Siamo costretti a presentare istanza al giudice di merito affinchè chiarisca la sua posizione. In data 24 Aprile 2012 anche il Tribunale Civile conferma l’affido condiviso.
Aprile 2012 Scade l’anno “concessomi” per la detenzione della casa coniugale (comprata anche con i miei soldi) . In questo anno doveva compiersi il percorso di riavvicinamento tra madre-figlio per modificare il collocamento e di conseguenza l’assegnazione, percorso nn compiuto per l’ostruzionismo e l’interruzione operata esclusivamente dal padre. Presentiamo istanza al giudice (leggi istanza del ) evidenziando il tutto. Scioglie la riserva revocando l’assegnazione della casa a mio marito in quanto nn più casa coniugale dato che abita da tre anni con il piccolo altrove . Citiamo in giudizio mio marito per simulazione della proprietà e restituzione delle somme versate.
Luglio 2012 Il Neuropsichiatra relaziona al Tribunale, descrivendo gli otto punti del’alienazione parentale e chiedendo una psicoterapia individuale del piccolo.
Agosto 2012 Mi viene notificato precetto per liberare l’abitazione da cose e persone. Il titolo posto alla base del precetto è lo scioglimento della riserva del giudice della separazione in cui REVOCA L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA A MIO MARITO. Facciamo opposizione per la nullità del titolo e per la causa in corso di simulazione e restituzione.
Settembre 2012 Nonostante l’opposizione al precetto in corso, l’ufficiale giudiziario, mio marito, mia cognata e, sebbene nn ve ne fosse bisogno, la forza pubblica (dove era la forza pubblica quando il bambino è stato sottratto? Perché allora nn è intervenuta per ripristinare la legalità?) buttano sulla strada me e il mio primogenito. Presentiamo alla forza pubblica intervenuta denuncia per abuso di atti di ufficio, tutt’ora in fase di indagini preliminari, così come proseguono le udienze per l’opposizione al precetto e alla simulazione e restituzione.
Ottobre 2012 Nessuna risposta dal Tribunale alla richiesta del Neuropsichiatra. Ritenendo che senza una psicoterapia sul piccolo e l’allontanamento dall’ambiente in cui vive questi incontri siano inutili si autosospende, comunicandolo sia al Tribunale Civile che alla Corte di Appello. Ricomincio a nn vedere più il piccolo.
Dicembre 2012 Il giudice di merito chiede il trasferimento. La causa della separazione passa ad un Got che si limita a rinviare nn essendo specializzato.
Agosto 2013 Presentiamo istanza al Presidente del Tribunale (ancora lo stesso che ha prodotto quel primo provvedimento abnorme) affinchè si decida ad assegnare la causa, evidenziando i fatti gravissimi e l’alienazione del piccolo, chiedendo a viva voce il ripristino della Bigenitorialità, seppur con gravissimo ritardo, anche manu militare.
Dal 25 Febbraio 2010 ad oggi, 22 Settembre 2013, ho visto mio figlio solo presso l’Asl, quando era possibile fare gli incontri, ovvero quando il padre lo permetteva e una o due volte “all’esterno”, monitorati a vista dal padre e dalla sorella come ben descrive il Neuropsichiatra Infantile nella sua relazione.
Myriam Napoli